Permessi per il diritto allo studio 2025/26
Si fa seguito alla nota del D.G. n. 25163 del 29.10.2025, che si allega e si comunica che entro e non oltre il 18 novembre 2025, ore 12.00 il personale docente, educativo ed A.T.A. a tempo indeterminato, nonché il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31.08.2026) e fino al termine delle attività didattiche (30.06.2026) può presentare domanda per usufruire dei permessi in oggetto per l’anno 2026, utilizzando l’allegato modello, esclusivamente per il tramite della scuola di attuale servizio. Si fa presente che ai sensi del secondo periodo e ss. del co.2 dell’art 5 del vigente C.C.I.R coloro che, alla data del 18 novembre p.v., non hanno ancora concluso le prove selettive per l’ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 6, devono comunque produrre domanda entro il 18 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo,
entro il 02 gennaio dell’anno successivo. Analoga possibilità di presentare domanda con riserva, da sciogliere sempre entro il 02 gennaio dell’anno successivo, è riconosciuta ai vincitori di cui al D.M. 205/2023, assunti a tempo determinato e tenuti alla frequenza di percorsi abilitanti, in corso di emanazione e comunque previsti da detto D.D.G, al fine di ottenere l’immissione in ruolo. Per quanto sopra, il personale per il quale ricorra la condizione di cui al secondo periodo e ss. del citato articolo, dovrà presentare domanda alla scuola di servizio entro il termine del 18 novembre p.v utilizzando l’apposito modello, allegato alla presente. Sarà cura dell’aspirante inviare a questo Ufficio all’indirizzo e-mail usp.ch-pe@istruzione.it (con oggetto domanda diritto studio 2026 – scioglimento riserva) idonea certificazione in ordine all’avvenuta iscrizione al corso entro il 02 gennaio 2026.
Le Istituzioni Scolastiche provvederanno, entro e non oltre il 22 novembre 2025, ad inoltrare a questo Ufficio le istanze prodotte e debitamente protocollate.
I permessi, come noto, saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica provinciale), che il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale ha determinato con proprio provvedimento, La domanda, redatta esclusivamente con gli allegati modelli, dovrà essere sottoscritta dall’interessato, controfirmata dal Dirigente Scolastico e vi dovrà essere apposto, nello spazio riservato, il timbro e la data di assunzione al protocollo della scuola e sarà corredata dalla dichiarazione della complessiva anzianità di servizio, calcolata sugli anni interi. Atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi, ovvero il diniego, si invitano le SS.LL. a voler esaminare le singole richieste per un preliminare riscontro dell’esistenza dei requisiti per accedere al diritto in questione. I Dirigenti avranno cura di:
- trasmettere con assoluta tempestività la totalità delle istanze presentate all’Ufficio scrivente entro il predetto termine del 22 novembre p.v.
- non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato fino all’avente diritto;
- verificare che i modelli contengano tutti i dati previsti;
- fornire riscontro negativo all’ufficio scrivente qualora non siano state presentate istanze di cui trattasi. Si comunica, altresì, che saranno restituite le domande compilate non correttamente e/o con parti omesse e/o mancanti e quelle prodotte oltre il termine di scadenza o in modelli diversi da quello allegato.
I permessi, come noto, saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica provinciale), che questo Ufficio ha determinato con proprio provvedimento, allegato alla presente. Il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line a condizione che siano previste lezioni da svolgere in presenza o in modalità sincrona e, in quest’ultimo caso, sia possibile presentare un certificato dell’università (o eventuale altro ente erogante) che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative e in particolare dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni. Per il personale di nuova immissione in ruolo i permessi non valgono ai fini del periodo di prova se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore. In caso di docenti che prestano servizio su più Istituzioni Scolastiche, la domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.
Il Dirigente
Pierangelo Trippitelli
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Allegati:
- Nota del D.G. n. 25163 del 29.10.2025 (pdf, 199 KB)
- Contingente Diritto allo studio 2026 (pdf, 257 KB)
- Modello di domanda anno 2026 (docx, 48 KB)
- Modello di domanda con riserva anno 2026 (docx, 48 KB)

































