Bando “Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie” Anno 2026
Si inoltra il D.D. 186 del 20.07.2026 di cui all’oggetto con il relativo allegato, con preghiera di affissione all’albo e massima diffusione al personale.
Può presentare istanza ai fini della concessione del sussidio in argomento: il personale dipendente del Ministero dell’istruzione e del merito, in servizio alla data dell’evento con contratto a tempo
indeterminato, negli Uffici o nelle Istituzioni Scolastiche della Regione Abruzzo, nonché quello cessato dal servizio nei medesimi Uffici e Istituzioni Scolastiche nel periodo compreso tra 01.10.2025 – 30.09.2026 ed i loro familiari fiscalmente a carico di seguito specificati:
- Figli,
- Coniuge, anche legalmente separato, persone conviventi;
- Genitori, fratelli, sorelle, suoceri;
- Persone componenti la famiglia anagrafica (nucleo familiare di fatto), purché conviventi, con la medesima residenza e risultanti fiscalmente a carico al momento dell’evento.
1. Le provvidenze sono concesse per le istanze presentate per le seguenti evenienze verificatisi dal 1° Ottobre 2025 al 30 Settembre 2026:
- patologie gravi, con invalidità superiore al 50%, salvo che per istanze presentate per minorenni, per i quali è sufficiente l’attestazione della patologia senza indicazione della percentuale di invalidità;
- prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici, con esclusione di quelli meramente estetici non determinati da situazioni invalidanti e delle prestazioni ed interventi odontoiatrici, secondo le precisazioni di cui al comma 5 e all’art.4;
- decesso.
La spesa minima per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata in euro 1.000,00 per singolo evento (intesa come spesa complessiva relativa ad una medesima evenienza, ovvero, singole spese di importo inferiore a euro 1.000,00 sommate tra loro ai fini del raggiungimento del requisito minimo di importo, purché riferite alla medesima evenienza).
I sussidi sono concessi nei limiti dell’importo speso, esclusivamente per le spese sostenute e documentate nel periodo 01.10.2025 – 30.09.2026. Verranno, quindi, prese in considerazione
soltanto le domande presentate da chi abbia effettivamente sostenuto la spesa per la quale si richiede il sussidio. Fa eccezione la sola ipotesi delle spese intestate al figlio minorenne e sostenute dal richiedente in qualità genitore/esercente la responsabilità genitoriale.
Il personale di cui al precedente art. 1 può presentare domanda di sussidio per un evento occorso a sé o ad un familiare, qualora non abbia usufruito per i pregressi cinque anni del medesimo contributo per spese ascrivibili alla stessa malattia/evento.
Sono altresì escluse: le spese sostenute per visite NON medico-specialistiche strettamente intese, a titolo di esempio: sedute psicoterapia e/o colloqui psicologici, sedute di fisioterapia/fisiatria/osteopatia/chiropratica etc. , le spese riferite a rette per ricoveri in case di cura per anziani o per protesi e cure dentarie; le spese coperte dal Servizio sanitario nazionale (TICKET) e quelle rimborsate e/o rimborsabili da Enti e/o Società Assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria, nonché le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle patologie quali, ad esempio, quelle
sostenute per viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, etc .., e quelle farmaceutiche.
I soggetti indicati nell’articolo 1 possono presentare domanda di sussidio qualora il reddito determinato con l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superi l’importo di € 30.000,00.
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Allegati:
- Modulo di domanda (pdf, 178 KB)

































