Costituzione Commissione Elettorale di Istituto. Biennio 2021/22 – 2022/23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974;
VISTO il Testo Unico cin Decreto Legislativo n. 297/94 – parte I – Titolo I concernente “Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 – art. 24 del 15/07/1991;
VISTA la C.M. prot. n. 24032 del 06/10/2021, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali;
VISTA la nota USR prot. n. 15376 del 08/10/2021;
VISTA la designazione effettuata dal Consiglio d’Istituto del 12/10/2021;
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale;
VISTA la disponibilità degli interessati;
N O M I N A
per il biennio 2021/2022- 2022/2023, le persone sotto indicate quali membri della Commissione elettorale dell’Istituto Comprensivo “F.P. Michetti” di Francavilla al Mare CH:
- componente docenti: LUFRANO MARCELLA – MICCOLI LUISA
- componente A.T.A.: AMICONE PAOLA
- componente genitori: DI TULLIO ALESSIA – PATELLA GIUSEPPE
La commissione all’atto della prima convocazione dovrà procedere agli adempimenti seguenti:
- Insediamento;
- Elezione del Presidente;
- Designazione del Segretario.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Bianco
Funzionamento
La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello); essa delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.
I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Il Dirigente è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.
La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
- elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
- elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti ALLA scuola;
- elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
- Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
- Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell’istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all’albo dei predetti istituti.
- Gli elenchi, che devono indicare le generalità degli iscritti, debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
- I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto. A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
- Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. (Art.28)
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