Anno solare 2022 – Provincia di Chieti – Diritto allo studio
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 che all’art.3 disciplina modalità e termini per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;
VISTA la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787-8.93.12 del 5.4.89 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui al citato art.3 del D.P.R. n.395/88;
VISTA la circolare n.319 del 24.10.91, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha impartito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art.3 del D.P.R. n.395/88;
VISTO il CCRI sottoscritto l’11.11.2021, concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale del comparto scuola della Regione Abruzzo;
VISTE le novità normative introdotte dalla contrattazione decentrata regionale dell’11/11/2021 con particolare riferimento alla frequenza dei corsi on-line;
VISTO il provvedimento n.20844 del 18.10.2021 con cui questo Ufficio IV ha stabilito modalità e termini per la presentazione delle istanze con cui chiedere i permessi per il diritto allo studio per
l’anno 2022;
VISTO il provvedimento n.21528 del 27.10.2021 con cui questo Ufficio IV ha determinato il contingente di permessi da concedere per l’anno 2022 al personale docente, educativo ed A.T.A.
in servizio nelle scuole della provincia di Chieti;
VISTE ed esaminate le istanze prodotte dal personale interessato ai permessi per diritto allo studio per l’anno 2022;
CONSIDERATO che il numero di istanze pervenute è tale da rendere necessarie le compensazioni previste dall’articolo 4, comma 6 e comma 7, del Contratto Collettivo Regionale Integrativo
relativo ai criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio sottoscritto il giorno 11/11/2021;
TENUTO CONTO della necessità di riproporzionare le ore di permesso per il diritto allo studio sulla base dell’effettivo orario settimanale di lavoro del personale interessato;
RILEVATO che per il II° settore della Religione Cattolica si è dovuta formulare apposita graduatoria tra il personale docente a tempo determinato tenendo conto dell’anzianità di iscrizione nelle relative Diocesi così come comunicato dalle competenti Curie;
VISTE le istanze prodotte con “riserva” dal personale che alla data del 15 Novembre non ha ancora concluso le prove di selezione per l’ammissione ai corsi richiesti, ovvero è ancora in attesa
di perfezionare la propria iscrizione;
VISTO il provvedimento n.25857 del 23.12.2021 con cui questo Ufficio ha pubblicato gli elenchi provvisori per il diritto allo studio Anno 2022 per l’Ambito Territoriale di Chieti;
VISTI ed esaminati gli esposti prodotti avverso il provvedimento n.25857 del 23.12.2021;RILEVATA la necessità, a seguito di esposti degli interessati nonché a seguito di accertamenti d’ufficio, di procedere al controllo del punteggio e dell’inclusione del personale docente a tempo determinato nella I o II fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza provvedendo a garantire la necessaria precedenza agli inclusi nella I fascia GPS rispetto alla corrispondente II fascia, sempre ovviamente nel rispetto di quanto statuito dalla Contrattazione Collettiva Regionale;
VISTE le dichiarazioni prodotte dal personale interessato relativamente all’avvenuta iscrizione ai corsi di specializzazione per il sostegno e le contestuali richieste di scioglimento delle riserve;
VISTE le istanze di rinuncia ai permessi per il diritto allo studio Anno 2022;
ACCERTATO che, in rapporto alle rettifiche effettuate, è possibile riattribuire n° 6 posti e non 7 posti residuali dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola secondaria di II grado (così come era stato
indicato nelle premesse del provvedimento di quest’Ufficio n. 23857 del 23.12.2021;
RITENUTO pertanto di dover assegnare i suddetti 6 posti nel modo seguente: 3 posti ulteriori alla scuola primaria e 3 posti alla scuola secondaria di I grado;
DISPONE
ART. 1 Il personale docente ed A.T.A. della scuola, i cui nominativi sono riportati nell’elenco allegato che deve essere considerato parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l’anno 2022 secondo le modalità e le norme indicate nel Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto l’11.11.2021 tra la delegazione di parte pubblica dell’U.S.R. Abruzzo e le organizzazioni sindacali. Per la scuola primaria e secondaria di I grado l’autorizzazione è concessa fino alla posizione del/della docente accanto al/alla quale viene riportata la dizione: ULTIMA POSIZIONE UTILE;
ART.2 Il personale che risulta cautelativamente inserito “con riserva” negli elenchi non può usufruire dei permessi per il diritto allo studio Anno 2022 fino allo scioglimento della riserva stessa, che dovrà avvenire con apposito provvedimento di questo Ufficio ed a seguito di formale comunicazione degli interessati da inoltrare sempre per via gerarchica, ovvero per il tramite della scuola sede di titolarità;
ART.3 I competenti Capi d’Istituto, provvederanno ad autorizzare di volta in volta i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e nella misura massima delle ore riportate in corrispondenza di ciascun nominativo e provvederanno ad acquisire la certificazione che attesti la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti.
In particolare, per la frequenza dei corsi on-line la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione al Dirigente Scolastico della documentazione relativa all’iscrizione al corso e quella attestante gli esami sostenuti (art.6 comma 6 e art.8 comma 2 del CCRI del 2021), nonché alla certificazione rilasciata dall’Università della partecipazione alle lezioni da cui risulti l’avvenuto collegamento all’Università telematica in orario coincidente con l’orario lavorativo.
I permessi per il diritto allo studio, valevoli per l’anno solare 2022, dovranno essere usufruiti ai sensi delle norme citate in premessa.
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.istruzionechietipescara.it.
Avverso lo stesso, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di GiudIce del Lavoro ai sensi del Codice di Procedura Civile.
Il Dirigente
Maristella Fortunato
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