Ultima modifica: 13 Ottobre 2021

Costituzione Commissione Elettorale di Istituto. Biennio 2021/22 – 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974;

VISTO il Testo Unico cin Decreto Legislativo n. 297/94 – parte I – Titolo I concernente “Organi Collegiali della Scuola;

VISTA l’O.M. n. 215 – art. 24 del 15/07/1991;

VISTA la C.M. prot. n. 24032 del 06/10/2021, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali;

VISTA la nota USR prot. n. 15376 del 08/10/2021;

VISTA la designazione effettuata dal Consiglio d’Istituto del 12/10/2021;
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale;

VISTA la disponibilità degli interessati;

 

N O M I N A

per il biennio 2021/2022- 2022/2023, le persone sotto indicate quali membri della Commissione elettorale dell’Istituto Comprensivo “F.P. Michetti” di Francavilla al Mare CH:

  • componente docenti: LUFRANO MARCELLA – MICCOLI LUISA
  • componente A.T.A.: AMICONE PAOLA
  • componente genitori: DI TULLIO ALESSIA – PATELLA GIUSEPPE

La commissione all’atto della prima convocazione dovrà procedere agli adempimenti seguenti:

  1. Insediamento;
  2. Elezione del Presidente;
  3. Designazione del Segretario.

 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Bianco

 

 

Funzionamento

La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello); essa delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.

I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Il Dirigente è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.

La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

  1. elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
  2. elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti ALLA scuola;
  3. elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);
  4. elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
  5. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
  6. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell’istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all’albo dei predetti istituti.
  7. Gli elenchi, che devono indicare le generalità degli iscritti, debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
  8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto. A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
  9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.

Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. (Art.28)

 

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