Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico – Legge 9 giugno 2026, n.104
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 9 giugno 2026, n. 104, recante “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, sono state introdotte specifiche disposizioni relative alle attività scolastiche riguardanti temi attinenti all’ambito della sessualità.
In particolare:
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: non possono essere svolte attività didattiche, progettuali o di altra natura aventi ad oggetto temi attinenti alla sessualità, fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per le ordinarie attività curriculari, comprese quelle di carattere scientifico e biologico previste dalla programmazione didattica.
Scuola Secondaria di Primo Grado: per le attività curricolari ed extracurriculari e di ampliamento dell’offerta formativa che riguardino temi attinenti alla sessualità è necessario acquisire preventivamente il consenso informato scritto dei genitori o dello studente maggiorenne.
La richiesta di consenso sarà effettuata dalla scuola con un preavviso di almeno sette giorni, previa informazione sulle finalità, sui contenuti, sulle modalità di svolgimento dell’attività e sugli eventuali materiali didattici utilizzati.
In caso di mancato consenso, saranno garantite attività formative alternative previste dal PTOF; per le attività extracurricolari, lo studente non parteciperà all’attività.
Durante le attività rivolte agli alunni minorenni sarà garantita la presenza di un docente.
Confidando nella consueta collaborazione delle famiglie, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Daniela Bianco
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