Ultima modifica: 1 Settembre 2026

Nomine a tempo determina o da GPS a. s. 2026-27 riscontro a reclami, chiarimenti sulla continuità didattica e sulla procedura di assegnazione delle supplenze

Il presente riscontro di carattere cumulativo è fornito a seguito dei reclami già pervenuti e di quelli che potrebbero eventualmente pervenire a questo Ufficio con l’intento di offrire chiarimenti esaustivi in relazione alle procedure di cui all’oggetto, nell’ottica di una amministrazione trasparente.

A tal proposito si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni, premettendo sin da ora che non sono stati riscontrati malfunzionamenti dei sistemi informatizzati:

 

1. Continuità didattica e procedura informatizzata.

Le operazioni di attribuzione degli incarichi su richiesta di continuità didattica costituiscono un bollettino specifico che, ai sensi delle disposizioni ministeriali (O.M.. n. 27/2026 e D.M. n. 32/2025),
deve essere pubblicato con priorità rispetto alle supplenze ordinarie.

L’indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta l’automatica attribuzione dell’incarico, né
la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto. La partecipazione alla fase di conferma è infatti subordinata alla verifica informatica dell’effettiva nominabilità dell’aspirante.

Questa verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare
domanda, secondo le regole generali previste per il conferimento degli incarichi da GPS. Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”.

Anche una volta che l’aspirante sia risultato nominabile, la continuità didattica potrà essere assicurata nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, nel rispetto della normativa vigente
in materia di conferimento delle supplenze.

 

2. Nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore.

Si precisa che i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992.

Vi è poi il caso dei candidati “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, del D. L. 66/2010, del D. L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023, per i quali opera la riserva nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del D. P. R. 3/1957. Si ricorda che i diritti di precedenza e riserva non possono essere diffusi nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

 

3. Limitatamente alla provincia di Pescara ed alla Cdc ADSS

Si precisa che, con riferimento ai reclami pervenuti circa la sede di servizio effettiva a decorrere dal 01.09.2026, bisogna tener conto dell’avviso integrativo pubblicato da questo Ufficio in data
29.08.2026 con n. prot. 27592. Anche qui si sottolinea che non sono stati riscontrati malfunzionamenti del sistema informatizzato e che l’ulteriore modalità di comunicazione delle rinunce messa a disposizione dall’Ufficio (comunicazione a mezzo peo) non è collegata ad alcun problema informatico.

Queste informazioni chiariscono la maggior parte dei quesiti posti.

L’ufficio si riserva di rispondere singolarmente a comunicazioni afferenti a fattispecie diverse da quelle delineate.

 

Il Dirigente
Leonardo Iacobucci

 

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