Norme sull’uso dei cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico a scuola
Si ricorda che l’uso dei cellulari a scuola è vietato dal D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007 e dalle “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” del Ministro del 15.03.2007, oltre che dal Regolamento d’Istituto condiviso in Collegio docenti ed in Consiglio d’Istituto.
Per i docenti che lo desiderassero è possibile invitare i propri studenti a depositarli nell’apposita scatola, predisposta e vigilata, dall’inizio al termine delle lezioni.
L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa, sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. La violazione di tale divieto configura sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto, quali ritiro temporaneo e presa in custodia del dispositivo e annotazione sul registro elettronico (area personale dell’alunno). In caso di reiterazione, il ritiro e presa in custodia del dispositivo, annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori, provvedimento disciplinare in funzione della gravità ed in linea con i principi dell’educazione alla legalità ed alla convivenza civile.
Si fa rilevare che eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolari urgenze e/o gravità, sono sempre soddisfatte e garantite mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria e dei plessi.
Da tutto ciò ne consegue che è assolutamente vietato per gli studenti utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica. Tra i doveri dello studente vi è il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all’interno dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete (Facebook, WhatsApp e altro). Detto divieto trova il suo fondamento nelle Leggi dello Stato che tutelano e difendono la privacy, i diritti, l’immagine e il buon nome delle persone e delle Istituzioni, tra cui la Scuola.
Diffondere fotografie o riprese con videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e viene considerato come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge. La violazione del divieto da parte dello studente configura una grave infrazione disciplinare riguardo alla quale la scuola è tenuta ad applicare le necessarie sanzioni che inevitabilmente incideranno sulla valutazione del comportamento.
L’uso scorretto del cellulare, in un ambiente frequentato per lo più da minori, coinvolge una serie di responsabilità della scuola e della famiglia pertanto si sottolinea la necessità che entrambe si impegnino, in linea preventiva, così da evitare comportamenti lesivi della libertà e della riservatezza altrui.
Si richiama l’attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti gli spazi scolastici che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto.
Si ribadisce con altrettanta determinazione che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente (Cir. n.362 del 25.8.1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
Il divieto all’uso della telefonia mobile e di altri dispositivi elettronici, non per motivi didattici, anche al fine di pubblicazione di immagini sui social network trova la propria compiutezza nell’art. 3 comma 3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Esso infatti dispone che “Il dipendente (……) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione”, ulteriormente richiamato dall’art 10 dello stesso testo di legge. Qualora dovessero rilevarsi infrazioni tali da integrare comportamenti contrari ai doveri d’ufficio a norma dell’art 16 del predetto Codice di Comportamento, questa Dirigenza non esiterà ad intraprendere le azioni disciplinari del caso.
Si confida nell’ottemperanza da parte dei docenti tutti e del personale ATA di tale rinnovato ordine di servizio.
I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota in classe e, soprattutto a discuterla con gli studenti della SSIG (di tutte le classi).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Bianco
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