Nuove disposizioni in aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 – D.L. n. 24 del 24/03/2022
Si riportano a titolo esemplificativo le disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla entrata in vigore del DL del 24 marzo 2022 n. 24 ed a seguito delle note ministeriali del 28 e 29 marzo, citate in oggetto, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti positivi in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza.
A seguito dell’aggiornamento normativo si riportano, pertanto, le nuove indicazioni operative che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022:
- dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.
- dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2 La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid-19.
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere brevi uscite didattiche e partecipare a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
1.Verifica digitale Certificazione verde COVID-19 ed obbligo vaccinale per il personale scolastico
Fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico (art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto
dall’art. 8 del decreto-legge 24/2022).
La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (art.9, c3, DL n. 52 del 22 aprile 2021 convertito da L17 giugno 2021). L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria).
Pertanto per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola.
Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C- 19” saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: “Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza”).
2. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativae didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
| In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività | |
| Alunni | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| Personale che presta servizio nella classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. |
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Solo gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezioneda SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Si allegano:
- Nota Ministeriale n. 620 del 28 marzo
- Nota Ministeriale n. 410 del 29 marzo
- Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (pdf, 571 KB)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Bianco
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