Ultima modifica: 26 Maggio 2022

Pubblicazione GAE provvisorie Chieti e Pescara

IL DIRIGENTE

VISTO il Dl.vo n. 297 del 16/06/1994; VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999;VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 e la Legge n. 68 del 12/03/1999;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti inesaurimento;
VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di prima fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2022/25;
VISTO in particolare l’art. 1 del D.M. n.60 che consente, oltre all’aggiornamento e al trasferimento da una provincia ad un’altra, anche il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
VISTA la nota MI prot. n. 20160 del 25/05/2022 con la quale segnala l’urgenza per la cancellazione dalle GAE a seguito di un provvedimento giurisdizionale;
ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati;
DATO ATTO che, in assenza della Commissione prevista dall’art. 2, comma 7 del D.M. 60/2022, da istituirsi presso l’USR, per la definizione della corrispondenza tra servizi i servizi prestati nelle scuole di paesi membri dell’Unione Europea e servizi prestati nelle scuole italiane;
DATO ATTO che nelle graduatorie ad esaurimento sono inclusi i docenti inseriti con clausola di riserva in virtù di Provvedimenti cautelari disposti dall’A.G. nelle more della definizione nel merito di giudizi pendenti (riserva “T”)

 

DISPONE

La pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale www.istruzionechietipescara.it delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, per le province di Chieti e di Pescara, valide per il triennio scolastico 2022-2025.

L’ Amministrazione provvederà all’esecuzione delle decisioni giudiziali disponenti la cancellazione dei candidati destinatari di Sentenze definitive o sentenze modificative della posizione dei candidati nelle relative graduatorie anche entro il tempo intercorrente sino alla pubblicazione della graduatoria definitiva, fatti salvi i diritti di autotutela dell’amministrazione.

Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.M. n. 60/2022 è ammesso motivato reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie all’indirizzo pec uspch-pe@postacert.istruzione.it.

Le stampe delle graduatorie avranno un formato adeguato ad assicurare il principio della minimizzazione della pubblicazione dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, salvi i diritti individuali di accesso riconosciuti dalla legge ai controinteressati.

 

Il Dirigente
Maristella Fortunato

 

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