Ultima modifica: 12 Ottobre 2022

Regole per la modalità di riammissione degli alunni per le certificazioni mediche per assenza scolastica, per la gestione dei contatti stretti (Covid_19), per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Con la presente si informa tutta la comunità scolastica dell’IC MICHETTI che la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo riprende l’ultima circolare della scrivente relativa all’oggetto, redatta tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022 e della Circolare MI n. 16927 del 26/09/2022, dalla quale si desume che “Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
  • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.”

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”:

  • Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 […], con provvedimento dell’autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, […]
  • La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivial COVID-19. A tali soggetti, però, e’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vierespiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 nel caso compaiano i sintomi e al quinto giorno nel caso i sintomi persistano.
  • La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza, consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati

 

 

REGOLE VALIDE PER TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, si riprendono le misure di prevenzione di base, emanate con nota MI n. 1998 del 1.08.2022, per la ripresa scolastica sono:

  • “Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
  • Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
  • Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
  • Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
  • Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
  • Ricambi d’aria frequenti”.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

  • Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
  • Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
  • Aumento frequenza sanificazione periodica;
  • Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
  • Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
  • Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
  • Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
  • Consumo delle merende al banco”.

Inoltre, secondo la Nota MI n. 1998 del 19.08.2022, la Nota 16927 del 26-09-2022 e secondo il Regolamento di prevenzione Covid a.s. 2022/2023 (Nota prot. 7645 del 29-09-2022) di questo Istituto, si forniscono indicazioni in merito alle dichiarazioni da presentare alla scuola per la riammissione dopo un periodo di assenza pari o superiore a cinque giorni (5) , specificando quanto segue:

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E/O PRIMARIA

  • se l’alunno/a è stato/a assente da uno a cinque giorni bisognerà giustificare sul registro elettronico e rientrare con autodichiarazione(reperibile sul sito dell’istituto) a firma dei genitori;
  • se l’alunno è stato assente da sei o più giorni bisognerà giustificare sul registro elettronico, rientrare con autodichiarazione (reperibile sul sito dell’istituto) firmata dai genitori ed accompagnata da certificato medico.
  • se l’alunno è stato assente poiché risultato positivo al virus Sars Covid_19, bisognerà giustificare sul registro elettronico, rientrare al termine del periodo di isolamento previsto con esito negativo del tampone.

 

SCUOLA SSIG

  • se l’alunno/a è stato/a assente da uno a cinque giorni bisognerà giustificare sul libretto cartaceo e rientrare con autodichiarazione (reperibile sul sito dell’istituto) a firma del genitore;
  • se l’alunno è stato assente da sei o più giorni bisognerà giustificare sul libretto cartaceo, rientrare con autodichiarazione (reperibile sul sito dell’istituto) firmata dai genitori ed accompagnata da certificato medico.
  • se l’alunno è stato assente poiché risultato positivo al virus Sars Covid_19, bisognerà giustificare sul libretto cartaceo, rientrare al termine del periodo di isolamento previsto con esito negativo del tampone.

 

Le dichiarazioni da presentare per la riammissione, dopo il periodo di assenza, saranno consegnate a mano al docente della prima ora.

SI ALLEGA: VADEMECUM DEL MI: GESTIONE EMERGENZA COVID-19.

 

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Daniela Bianco

 

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