RETTIFICA della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della Scuola dell’Infanzia su posto comune AAAA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 – ed in particolare l’art. 59 che, al comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell’istruzione e del merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante l’“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare, l’articolo 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’acceso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e in particolare l’articolo 1, in base al quale la scuola dell’infanzia “contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l’acquisizione dei primi elementi della lingua inglese”; l’articolo 5 che introduce l’alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale “l’insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO Il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2576 del 6 dicembre 2023 con il quale è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206” ed in particolare l’art. 13, riguardante le commissioni giudicatrici, nonché l’Allegato 1, riguardante il numero dei posti banditi per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, per ciascuna tipologia di posto, in ciascuna regione, nonché il numero di posti da destinare alle riserve di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale n. 206 cit., e l’Allegato 2, riguardante le tipologie di posto oggetto di aggregazione territoriale, volto ad individuare la regione responsabile della procedura;
VISTI i Decreti prot. n. 78 del 17 gennaio 2024 e prot. n. 90 del 18 gennaio 2024 del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo e di istruzione e di Formazione, rispettivamente di rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale e di modifica delle aggregazioni per l’individuazione degli Uffici Scolastici regionali responsabili delle singole procedure concorsuali;
CONSIDERATO che l’Allegato 1 al D.D. 2576 del 6 dicembre 2023 ha determinato il numero di posti banditi per la Regione Abruzzo in 20 e per la Regione Molise in 4;
TENUTO CONTO che, sulla base di quanto stabilito nell’Allegato 2 relativo alle aggregazioni territoriali, L’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo è stato individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura anche per la regione Molise;
VISTI i Provvedimenti di questo Ufficio prot. 7485 del 17/06/2024, prot. 3501 del 28/03/2024, prot. 4167 del 12/04/2024, prot. 5457 del 7/05/2024, prot. 6197 del 21/05/2024, prot. 6788 del 3/06/2024 e prot. 8357 del 28/06/2024 con i quali è stata costituita e rettificata la commissione giudicatrice del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente dell’infanzia posto comune;
VISTO l’art 9 del D.D. 2576 del 6 dicembre 2023 inerente alle modalità di compilazione della graduatoria di merito;
VISTO l’art. 9, comma 1 del D.D. 2576 del 6 dicembre 2023 per cui “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”;
VISTO l’art. 9 comma 3 del D.D. 2576 del 6 dicembre 2023 che dispone “Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”.
TENUTO CONTO dell’art. 3 comma 3, D.D. 6 dicembre 2023, n. 2576, ai sensi del quale “In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.
TENUTO CONTO dell’art 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 206, ai sensi del quale “I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al comma precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro”;
VISTA la chiusura dei lavori effettuata dalla Commissione giudicatrice in data 2 agosto 2024;
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli da parte della commissione giudicatrice;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze nonché di riserva di posti;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 10457 del 6 agosto 2024 e la graduatoria di merito per la classe di concorso infanzia posto comune relativa alla Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che per mero errore materiale la candidata D’Amico Veronica è rimasta esclusa dalla suddetta graduatoria;
RITENUTO pertanto di dover pubblicare una nuova graduatoria per la classe di concorso infanzia posto comune relativa alla Regione Abruzzo
DECRETA
Art. 1 É approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia su posto comune, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, relativa alla Regione Abruzzo.
Art. 2 La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Art. 3 L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, nei termini di 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
Il Direttore Generale
Massimiliano Nardocci
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